LA CAUSA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI OPERATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SESTO È STATA DEPOSITATA.
Per non tornare a ripetere cose già dette, lasciamo la parola ad alcuni passi che abbiamo estrapolato dall’atto sulla base della loro significatività.
…commette in ogni caso un atto di discriminazione “chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso…all’alloggio…allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto a causa della sua condizione di straniero”.
Sia nell’ipotesi principale sia nell’ipotesi subordinata, i ricorrenti non sarebbero stati esclusi dalla graduatoria se non fossero stati stranieri perché, come si è visto, l’italiano non viene gravato dai medesimi oneri documentali: sussistono dunque tutti i presupposti per qualificare il comportamento dell’amministrazione come discriminatorio.
Sul punto basti sottolineare come l’Amministrazione Sestese stia ponendo in essere da mesi una poderosa attività amministrativa finalizzata all’esclusione della quasi totalità delle famiglie straniere dalla graduatoria del 22° bando di edilizia residenziale pubblica e da ogni altra graduatoria per l’assegnazione di alloggi pubblici le quali, unitamente agli odierni ricorrenti, vedranno, dopo la notifica del preavviso di cancellazione dalla graduatoria, la loro cancellazione definitiva dalla stessa successivamente alla proposizione dell’odierno ricorso, e conseguentemente dal diritto di vedersi assegnato un alloggio pubblico.
Di seguito, a mero titolo esemplificativo, si elencano di seguito solo alcuni degli oltre 50 nominativi di cittadini Sestesi stranieri già destinatari di “preavvisi di cancellazione dalla graduatoria” che verranno cancellati dalla stessa e dalla conseguente possibilità di un’assegnazione di alloggio pubblico, indicandone anche la nazionalità, di modo da rendere ancor più evidente di come un’applicazione abnorme e discriminatoria della normativa porti all’esclusione dall’accesso all’edilizia pubblica della quasi totalità dei cittadini stranieri,
Voglia il tribunale, disattesa ogni contraria istanza
- accertare e dichiarare che la cancellazione dei ricorrenti dalla graduatoria per il 22^ bando di Edilizia Residenziale Pubblica per asserita insufficienza della documentazione attestante l’inesistenza di proprietà di abitazione adeguata nel paese di origine, costituisce discriminazione in ragione della nazionalità, in via principale perché tale documentazione non poteva essere richiesta, in via subordinata perché la documentazione fornita dai ricorrenti doveva comunque considerarsi idonea ad attestare l’inesistenza i dette proprietà.
- condannare il Comune di Sesto San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore a cessare il comportamento discriminatorio e a rimuoverne gli effetti e pertanto a reinserire i ricorrenti nella medesima posizione in graduatoria che gli stessi avevano prima della cancellazione;
- condannare il Comune convenuto, qualora nelle more del giudizio il richiedente collocato nella medesima posizione già attribuita ai ricorrenti abbia avuto accesso all’abitazione, a risarcire il danno patito a seguito della cancellazione, danno da quantificarsi in misura pari al valore della disponibilità dell’alloggio stesso e pertanto, tenendo conto sia della componente patrimoniale che non patrimoniale, in misura non inferiore a euro 1.000,00 mensili.
- ordinare, ai sensi dell’art. 28 Dlgs. 150/11, un piano di rimozione finalizzato a evitare il reiterarsi della discriminazione nelle forme e modi che il giudice riterrà di determinare e comunque ordinando la pubblicazione dell’emanando provvedimento sul sito istituzionale dell’amministrazione. Siano essi provenienti dall’Africa, dal Sud America o dall’Asia…
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