NON E’ VERO CHE IL TAR DA’ RAGIONE AL SINDACO
Quello che segue è un estratto della decisione del TAR del 3/4/2020 contro un provvedimento di decadenza avviato dall’Ufficio Casa di Sesto San Giovanni per una serie pretestuosa di motivi; aver cambiato la porta della cantina dopo un furto, aver demolito un muretto in vetro-cemento pericolante costruito abusivamente all’interno dell’appartamento dall’inquilino precedente, aver ospitato la ex compagna in visita ai figli a lui assegnati dal Tribunale.
Ecco l’estratto:
“Considerato:
– che il ricorso appare, alla luce della delibazione sommaria che caratterizza la presente fase processuale, almeno parzialmente assistito da fumus boni juris (la presenza della coniuge del ricorrente nell’appartamento parrebbe conforme a quanto stabilito dal Presidente del Tribunale di Monza con proprio decreto del 17 marzo 2017; il trasferimento della residenza sembra essere stato richiesto via mail; almeno alcuni dei lavori eseguiti sull’immobile appaiono aver rivestito il carattere dell’indifferibilità ed essere stati segnalati dal ricorrente tanto al Comune che all’Ente gestore);
– che appare sussistere altresì il requisito del periculum in mora, in quanto il nucleo familiare del ricorrente non sembra disporre di soluzioni abitative alternative, e certamente non potrebbe reperirne nell’attuale situazione, stanti le limitazioni alle possibilità di movimento imposte dalle disposizioni vigenti in relazione all’emergenza epidemiologica in essere;
– che il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla privazione dell’alloggio è tanto più rilevante, nella presente fattispecie, in quanto nel nucleo familiare sono presenti due minori in tenera età;
Ritenuto, per quanto precede:
– di accogliere, in attesa del pronunciamento collegiale, la domanda cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente, con conseguente sospensione interinale dell’efficacia dell’atto impugnato fino alla data dell’udienza camerale;
– di fissare, per la trattazione della causa in sede collegiale, la camera di consiglio del 15 aprile 2020.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare proposta e sospende interinalmente l’efficacia del provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 aprile 2020. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità dei figli minori del ricorrente, del ricorrente stesso e della coniuge, soggetti esercenti la potestà genitoriale, dell’indirizzo dell’alloggio occupato, degli estremi e del contenuto del provvedimento impugnato e di tutti gli atti a esso presupposti, nonché di ogni altro dato idoneo a identificare gli interessati riportati nel presente decreto o nel provvedimento.”
UNIONE INQUILINI