Perché voterò NO

di Renzo Baricelli.

La legge di modifica della costituzione Boschi – Renzi sottoposta a referendum il 4 dicembre 2016:  analisi del significato e  delle conseguenze delle modifiche

Dal testo comparato prodotto dagli uffici della Camera dei deputati

Art. 48, secondo comma “il voto è personale e uguale, libero e segreto”.

Dal testo comparato prodotto dagli uffici della Camera dei Deputati si legge che resta “identico”

Entra subito in azione il combinato disposto della già in vigore legge elettorale “italicum”: la uguaglianza del voto non c’è più perché:  a un 30% (o anche meno) di  voti  sarà garantito  per legge  il  54%  dei deputati ; mentre a un 70% (o anche più) di voti andranno soltanto il 46% dei deputati.

Come si vede un principio fondamentale della democrazia, l’uguaglianza del voto, sancito nella prima parte della Costituzione, viene sovvertito dalla legge elettorale Italicum.

Art. 48, quarto comma “ il diritto di voto non può essere limitato…”

Si dice che resta identico, ma ai 3 milioni e mezzo di elettori italiani all’estero gli è stato tolto del tutto il diritto di voto per eleggere i senatori, neppure per via indiretta.

Per cui a tutti gli elettori (uomini e donne) viene tolto il diritto di voto per quanto riguarda la elezione di tutti i senatori. E con il diritto del voto diretto sancito dalla Costituzione, nulla centra la cosi detta elezione di 2° livello.

A molte persone, magari fosse la maggioranza, può importare poco, ma i principi dei diritti democratici sono scritti nella costituzione proprio perché non possono essere alla mercè di questa o quella maggioranza.

Eppure l’articolo 55 della Costituzione (nuovo testo sottoposto a referendum) nel primo comma recita: “Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del senato della Repubblica”

Si dice che resta identico, quindi non viene abolito il Senato.

Poi, però, all’articolo 55 si aggiungono 4 lunghi capoversi che affermano cose molto diverse da quello che stabilisce il primo comma.

Ad esempio nel quarto capoverso dell’ articolo 55 è scritto: “la camera dei deputati… esercita la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del governo”.

Il partito che governerà sarà quello che con un 30% dei voti avrà in “regalo” la maggioranza assoluta dei deputati. Di conseguenza si ha che con il regalo ( o furto) dei seggi la maggioranza assoluta della Camera controlla se stessa.

E, sia chiaro, nessun altro ha funzioni di controllo.

Infatti nel quinto capoverso di questo articolo della costituzione   (art. 55 rifatto)  sta scritto: “ Il senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali”.

Al Senato poteva essere data una funzione di controllo, ma  la funzione di controllo, con la modifica della costituzione,  è stata assegnata alla Camera dei Deputati. Cioè, di fatto  alla artificiale maggioranza assoluta stabilita dalla legge elettorale Italicum.

Ecco un altro importante effetto del “combinato disposto” cioè di cosa succede quando abbini i cambiamenti della costituzione con quel che è scritto sull’Italicum.

Questa legge elettorale è già in vigore perciò quando hanno modificato la costituzione sapevano benissimo quali sarebbero state le conseguenze.

Nessun processo alle intenzioni, solo puntuale richiamo ai fatti. E un altro fatto è che per fare approvare l’Italicum, il governo ha imposto il voto di fiducia, cioè un ricatto politico: se non approvate, il governo è obbligato a dimettersi, con tutto quel che segue …

Ancora un fatto: adesso si dice che l’Italicum sarà cambiato. Ma l’Italicum non è una proposta di legge che prima di votarla la puoi cambiare, no l’italicum è una legge già in pieno vigore e per cambiarla è necessario che dal governo, o dal P.D. (partito di maggioranza relativa) sia presentata e fatta approvare una nuova legge elettorale, altrimenti sono chiacchere, fumo negli occhi.

Abbiamo visto che nell’articolo 55 della costituzione modificata sta scritto:  “ il Senato RAPPRESENTA le istituzioni territoriali”. E’ un verbo: esso, il senato, rappresenta…

Ma nel successivo articolo 57 sta scritto che “ Il Senato è composto da 95 senatori RAPPRESENTATIVI delle istituzioni territoriali. E’ un aggettivo.

Nel primo caso, se si rappresenta un ente vuol dire tenerne il luogo e agire per suo conto.

Mentre ad esempio, una squadra di calcio o un particolare prodotto può essere rappresentativo   dell’Italia, ma non può affermare che “rappresenta l’Italia”.

Tant’è che, a scanso di equivoci per quanto concerne i deputati, nell’art. 55 terzo comma sta scritto: “ Ciascun membro della Camera dei Deputati RAPPRESENTA la nazione.”

Vien detto che il Senato non farà le leggi e, quindi, non ci sarebbe più il rimpallo tra le due camere.

Ma nel testo modificato della costituzione, art. 55 quinto comma, sta scritto che “il senato concorre all’esercizio della funzione legislativa … partecipa alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione Europea. Eccetera …

Compiti che decidono e determinano ciò che l’Italia è tenuta ad attuare non su cose secondarie ma su questioni decisive per il nostro paese.

Art. 55, sesto comma “il parlamento in seduta comune …”  Vien detto che è identico a quello in vigore. Ma se leggiamo tutte le modifiche che riguardano il senato nel contesto di tutta l’impostazione ci accorgiamo che cambia molto e che si producono diverse contraddizioni.

Quindi il Senato ha numerosi e importantissimi compiti … appaiono subito due contraddizioni , la prima : se il Senato (i senatori) devono ben assolvere a tutti questi compiti, non si vede come possano farlo bene se dovranno attendere scrupolosamente agli altri doveri nei loro enti territoriali.

La seconda contraddizione: i senatori possono essere benissimo ridotti a cento ma (e a maggior ragione se devono fare nel contempo anche i sindaci o i consiglieri nelle loro regioni ) dovranno avere a disposizione supporti tecnici, di ricerca, di studio, di conoscenza e analisi, di relazioni col mondo (come minimo con gli altri paesi europei) e via di seguito. Di consistenza adeguata e di altissima qualità. Tutto questo avrà un costo ancora maggiore di quanto non sia quello per il funzionamento dell’attuale senato.

Occorre convenire che sarà una buona spesa, necessaria per incrementare la produttività delle istituzioni e la qualità della loro azione . Infatti non si può comprimere la democrazia per risparmiare qualcosa. Dire diminuiamo i senatori o i deputati per risparmiare qualcosa sui costi è una aberrazione, è populismo.

Comunque, detto per inciso, la costituzione stabilisce che ai parlamentari vada riconosciuta una indennità, ma a stabilire l’ammontare di queste indennità è una legge e, quindi, senza tanti problemi e senza modificare la costituzione, si poteva e si può in qualsiasi momento diminuire le indennità a tutti i parlamentari. Sarebbe un bel risparmio, se lo si ritiene utile e necessario per il buon funzionamento e il prestigio delle istituzioni della democrazia.

Comunque, le casse dello stato sono in difficoltà sopratutto a causa della evasione fiscale e della corruzione, delle mafie e dei dogmi neoliberisti che impediscono la ripresa economica.

I sostenitori del “si” alle modifiche costituzionali dicono che sono necessarie per far crescere l’Italia. Ma per  cambiare politica economica  non c’è assolutamente bisogno di cambiare la Costituzione, nel modo in cui è stata cambiata.

Art. 57 (testo attualmente in vigore) c’è scritto: “Il Senato è eletto a base regionale salvo i seggi assegnati alla circoscrizione estero” L’articolo modificato dice “ il Senato è composto da 95 senatori RAPPRESENTATIVI (non “rappresentanti”)  delle istituzioni territoriali”. Più 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica.

Poi, nella costituzione modificata c’è scritto che. “i consigli regionali e le provincie autonome di Trento e di Bolzano eleggono, CON METODO PROPORZIONALE  i senatori fra i propri componenti e  … (ciascun consiglio regionale) elegge senatore anche un sindaco scelto tra quelli della propria regione.”

Da come è il testo, risulta evidente che vengono eletti con un metodo proporzionale in ragione della composizione numerica di ciascuno dei gruppi consiliari di ciascuna regione (1).

Appare evidente che coloro che saranno scelti per fare il senatore, di quel che faranno in senato risponderanno ai rispettivi partiti. E, in effetti, non “rappresentano” l’Ente Regione.

(1) numeri anche  qui falsati dai premi di maggioranza, quindi non proporzionale ai voti espressi dai cittadini elettori ).

Per capire meglio come il Senato potrà funzionare è necessario prendere in esame anche come è congegnata la durata del mandato dei senatori. Ricordiamo che il senato non ha scadenza, sono solo i singoli senatori che scadono per ragioni di vario genere, in tempi diversi.

Art. 57 (vedi art. 2 del testo modificato, comma quinto) sta scritto : “ La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi territoriali dai quali sono stati eletti, … secondo le modalità della legge di cui al sesto comma.” -Dove sta scritto-: “Con legge approvata da entrambe le camere sono (saranno, perché questa legge non c’è) regolate le modalità … per la loro sostituzione,…” e all’Art 59, primo comma sta scritto: “ è senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.” Nel secondo comma dello stesso articolo sta scritto: ” I senatori nominati dal Presidente della Repubblica durano in carica 7 anni”.

L’articolo 64 ( art. 6 nel testo modificato) tratta dei regolamenti.

Nel secondo  comma sta scritto: “ I regolamenti delle camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.”

Anche su questo comma è necessario ricordare che alla camera dei deputati la maggioranza assoluta è garantita (regalata) dalla già in vigore legge elettorale Italicum. Sarebbe questa maggioranza che disciplina lo statuto delle opposizioni. (!)

Sulla funzione legislativa sono fissate norme in molti commi sopratutto negli art. 70; 71; 72

Nell’art.70   (art. 10 del testo modificato) le prime parole sono queste:  “ La funzione legislativa  è esercitata collettivamente dalle due  camere (qui c’e un punto e l’articolo finisce). Ma nel testo modificato il punto non c’è e il testo prosegue dritto di fila specificando un lunga serie di casi e sotto casi con diversi rinvii ad altri  commi articoli e norme.

Non è facile districarsi, ma una cosa è chiara e ha due facce: da una parte anche al Senato verrebbero assegnati molti e importanti e gravosi compiti incluso il fatto che su molte leggi è prevista la doppia lettura e approvazione della Camera e del Senato; dalle leggi costituzionali a quelle di bilancio. Inoltre il Senato ha la facoltà di richiamare a sé leggi approvate dalla Camera per esaminarle e proporre modifiche.

L’altra faccia consiste nel fatto che la Camera dei deputati può frapporre dinieghi e ostacoli…eccetera.

Sarebbe adesso troppo lunga l’analisi di tutte le possibilità e delle tante contraddizioni. Perciò rinviamo alla lettura integrale dei testi modificati.

Per concludere, solo un richiamo di attenzione sull’articolo 78  (il 17 nel testo modificato)

Il testo attualmente in vigore dice: “ Le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari.”

Il testo modificato dice. “ La Camera dei Deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al governo i poteri necessari.”

Perché quell’inciso “a maggioranza assoluta” ? E’ stato cambiato tanto, perché non approfittarne per accostare,  qui, un richiamo al principio che l’Italia ripudia la guerra…?

Grazie per l’attenzione.

 

P.S. A me pare di avere molte ragioni di merito per respingere queste modifiche e votare NO al referendum del prossimo 4 dicembre . E, aggiungo, anche per il senso complessivo che sta dentro a queste modifiche e alla visione di quale tipo di società e di sistema politico esprimono.