Art. 138 Costituzione italiana
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Se questo è un governo di scopo che ha in numeri per fare ciò che vuole: perchè vuole cambiare l’art. 138 della Costituzione anzichè limitarsi ad usarlo per dimezzare il numero dei parlamentari e riformare la legge elettorale?
Che scherzetto ci sta preparando?
Il problema è applicarlo (per cambiare i punti di cui al programma concordato del governo di scopo), non modificarlo. Esso (l’art. 138) e la Costituzione tutta.
Lorenzopozzati@libero.it
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